Disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" è riservata al vino già riconosciuto a D.O.C. con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3.
Articolo 3.